Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 2021-2027

Fondo Asilo, migrazione e integrazione

Il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 2021-2027 (Asylum, Migration and Integration Fund - AMIF) dota l'Unione europea degli strumenti necessari per rispondere alle sfide migratorie in evoluzione, sia all'interno dell'UE che in cooperazione con i paesi terzi.

 

Obiettivi

L'obiettivo generale del FAMI è contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori e all’attuazione, al rafforzamento e allo sviluppo della politica comune in materia di asilo e della politica comune in materia di immigrazione, in conformità del pertinente acquis dell’Unione e nel pieno rispetto degli obblighi internazionali derivanti dagli strumenti internazionali di cui l’Unione e gli Stati membri sono parte. 

Gli obiettivi specifici del Fondo sono i seguenti:

  • rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna;
  • rafforzare e sviluppare la migrazione legale verso gli Stati membri secondo le rispettive esigenze economiche e sociali, nonché promuovere e contribuire all’effettiva integrazione e inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi;
  • contribuire a combattere la migrazione irregolare, favorire rimpatri e riammissioni efficaci, sicuri e dignitosi e promuovere e contribuire a un’efficace reintegrazione iniziale nei paesi terzi;
  • migliorare la solidarietà e l’equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda quelli più esposti alle sfide in materia di migrazione e asilo, anche attraverso una cooperazione pratica.

Beneficiari

Sono ammissibili i soggetti seguenti:

  • a) i soggetti giuridici stabiliti:

i) in uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso;

ii) in un paese terzo associato al Fondo in forza di un accordo specifico, subordinatamente alla sua inclusione nel programma di lavoro;

iii) in un paese terzo elencato nel programma di lavoro;

  • b) i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione o le organizzazioni internazionali pertinenti ai fini del Fondo.

I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo, partecipano nell’ambito di un consorzio costituito da almeno due soggetti indipendenti, di cui almeno uno è stabilito in uno Stato membro. Non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione le persone fisiche. 

Azioni ammissibili

Per quanto riguarda il sistema europeo comune di asilo, sono ammissibili a finanziamento le misure di attuazione per:

  • garantire l’applicazione uniforme dell’acquis dell’Unione e delle priorità connesse al sistema europeo comune di asilo;
  • sostenere, ove necessario, le capacità dei sistemi di asilo degli Stati membri per quanto riguarda le infrastrutture e i servizi, anche a livello locale e regionale;
  • rafforzare la cooperazione e il partenariato con i paesi terzi ai fini della gestione della migrazione, anche potenziandone le capacità di migliorare la protezione delle persone che necessitano di protezione internazionale nel contesto degli sforzi di cooperazione a livello mondiale; 
  • fornire assistenza tecnica e operativa a uno o più Stati membri, anche in cooperazione con EASO

Fronte migrazione legale, sono ammissibili gli interventi per: 

  • sostenere lo sviluppo e l’attuazione di politiche che promuovano la migrazione legale nonché l’attuazione dell’acquis dell’Unione in materia di migrazione legale, ivi compresi il ricongiungimento familiare e l’applicazione delle norme in materia di lavoro;
  • sostenere misure volte ad agevolare l’ingresso e il soggiorno regolari nell’Unione; 
  • rafforzare la cooperazione e il partenariato con i paesi terzi ai fini della gestione della migrazione, anche tramite vie d’accesso legali all’Unione nel contesto degli sforzi di cooperazione a livello mondiale nel settore della migrazione;
  • promuovere misure di integrazione per l’inclusione sociale ed economica dei cittadini di paesi terzi e misure di protezione delle persone vulnerabili nel contesto delle misure di integrazione, facilitare il ricongiungimento familiare e preparare la partecipazione attiva dei cittadini di paesi terzi alla società di accoglienza e la loro accettazione da parte della stessa, con il coinvolgimento di autorità nazionali e, in particolare, regionali o locali nonché organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni di rifugiati e quelle guidate da migranti, e le parti sociali.

Per la lotta alla migrazione illegale e la reintegrazione in paesi terzi, le azioni mirano a:

  • garantire l’applicazione uniforme dell’acquis e delle priorità politiche dell’Unione per quanto riguarda le infrastrutture, le procedure e i servizi; 
  • sostenere un approccio integrato e coordinato alla gestione dei rimpatri a livello dell’Unione e degli Stati membri e allo sviluppo di capacità che consentano rimpatri efficaci, dignitosi e sostenibili, e ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare;
  • sostenere il rimpatrio volontario assistito, la ricerca di familiari e la reintegrazione, nel rispetto dell’interesse superiore dei minori;
  • rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e le loro capacità in materia di riammissione e rimpatri sostenibili.

Fronte cooperazione pratica fra Stati membri, sono ammissibili a finanziamento le misure di attuazione per:

  • rafforzare la solidarietà e la cooperazione con i paesi terzi esposti ai flussi migratori, anche tramite il reinsediamento nell’Unione e attraverso altre vie d’accesso legali alla protezione nell’Unione;
  • sostenere il trasferimento da uno Stato membro all’altro dei richiedenti protezione internazionale o dei beneficiari di protezione internazionale.

Sovvenzioni e forme di finanziamento

Le azioni dell’Unione possono concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Esse possono inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto

La Commissione e gli Stati membri garantiscono che il sostegno fornito nell’ambito del Fondo e dagli Stati membri sia coerente con le pertinenti azioni, politiche e priorità dell’Unione e sia complementare rispetto al sostegno fornito nell’ambito degli altri strumenti dell’Unione, in particolare gli strumenti esterni, il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

Budget

La dotazione finanziaria per l’attuazione del Fondo per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 ammonta a 9 882 000 000 EUR (prezzi correnti).

 

Pubblicato
16 Jul 2021
Ambito
Europeo
Settori
Pubblica amministrazione, Servizi, Sociale
Stanziamento
€ 9 882 000 000
Finalita'
Cooperazione, Inclusione social
Ubicazione Investimento
Europa
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