CEF Energia: come funzionano i fondi europei per le reti e le rinnovabili

 

CEF Energia - Foto di Miguel Á. Padriñán da PexelsOltre a sostenere gli investimenti nelle reti energetiche transeuropee, il CEF Energia dal 2021 finanzia anche progetti transfrontalieri di produzione di energia rinnovabile. Chi può accedere ai fondi CEF, come funzionano e quali spese coprono?

Una panoramica del Connecting Europe Facility 2021-27 

Il CEF 2021-2027 può contare su un budget di 33,71 miliardi di euro (a prezzi correnti), di cui 5,8 miliardi dedicati al settore energia. 

Guida al Connecting Europe Facility - energia

Cos'è il CEF Energia?

Il CEF catalizza investimenti in progetti aventi effetti transfrontalieri e in sistemi e servizi interoperabili a livello europeo, affronta le carenze del mercato e aiuta a mobilitare ulteriori investimenti provenienti da altre fonti, in particolare dal settore privato, in sinergia e complementarità con InvestEU e altri programmi dell'Unione.

L'obiettivo del Connecting Europe Facility per il periodo 2021-2027 è rafforzare gli investimenti nelle reti infrastrutturali europee per i settori dei trasporti, dell'energia e del digitale.

In linea con il programma 2014-2020, dal 2021 il Meccanismo per collegare l'Europa (MCE) continua a sostenere le principali infrastrutture di rete transeuropee, per consentire un'ulteriore integrazione del mercato interno dell'energia, aumentare l'interoperabilità delle reti attraverso le frontiere e i vari settori, facilitare la decarbonizzazione e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

Nel dettaglio, il programma intende:

  • contribuire allo sviluppo di progetti di interesse comune relativi all’ulteriore integrazione di un mercato interno dell’energia efficiente e competitivo, e all’interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale delle reti, facilitare la decarbonizzazione dell’economia, promuovere l’efficienza energetica e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento;
  • agevolare la cooperazione transfrontaliera in tema di energia, compresa l’energia rinnovabile.

A chi è rivolto il CEF Energia?

La partecipazione al programma è aperta ai soggetti giuridici stabiliti in:

  • uno Stato membro, comprese le imprese in partecipazione (joint venture);
  • un paese terzo associato all’MCE; 
  • un paese o territorio d’oltremare;

e ai soggetti giuridici costituiti  a norma del diritto dell’Unione e, qualora il loro coinvolgimento sia previsto dai programmi di lavoro, le organizzazioni internazionali.

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La novità: i progetti transfrontalieri nell’energia rinnovabile

Una nuova componente del programma servirà a incentivare la collaborazione tra gli Stati membri nell'ambito dei progetti transfrontalieri di produzione di energia rinnovabile, cui andrà il 15% del budget del CEF Energia (percentuale che potrebbe innalzarsi, spiega Bruxelles nel regolamento 2021/1153: se la soglia del 15% è raggiunta, la Commissione la innalza fino al 20%, in base alla diffusione di mercato).

I progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile contribuiscono alla decarbonizzazione, al completamento del mercato interno dell’energia e al rafforzamento della sicurezza dell’approvvigionamento. Tali progetti sono inclusi in un accordo di cooperazione o in qualsiasi altro tipo di accordo tra due o più Stati membri o in accordi tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi.

Entro il 31 dicembre 2021, la Commissione adotta atti delegati per specificare i criteri di selezione specifici e i dettagli della procedura di selezione dei progetti. La Commissione pubblica i metodi di valutazione del contributo del progetto ai criteri generali e di effettuazione dell’analisi costi-benefici specificati nella parte IV dell’allegato del regolamento CEF 2021-2027.

In base al CEF, anche gli studi volti a sviluppare e individuare progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile sono ammissibili al finanziamento.

Per poter essere qualificato come progetto transfrontaliero nel settore dell’energia rinnovabile, un progetto soddisfa tutti i criteri generali seguenti:

  • è incluso in un accordo di cooperazione o in qualsiasi altro tipo di accordo tra due o più Stati membri o tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi a norma degli articoli 8, 9, 11 e 13 della direttiva (UE) 2018/2001;
  • consente di risparmiare sui costi connessi all’utilizzo dell’energia rinnovabile o comporta vantaggi per l’integrazione dei sistemi, la sicurezza di approvvigionamento o l’innovazione, o entrambi, rispetto a un progetto analogo o un progetto nel settore dell’energia rinnovabile attuato da uno solo degli Stati membri partecipanti;
  • i potenziali vantaggi globali della cooperazione, valutati in base all’analisi dei costi/benefici sono superiori ai suoi costi, anche in una prospettiva a lungo termine.

Inoltre, i progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile sono ammissibili al finanziamento di lavori da parte dell’Unione se soddisfano i criteri aggiuntivi seguenti:

  • l’analisi dei costi-benefici specifica per il progetto è obbligatoria per tutti i progetti finanziati e tiene conto di eventuali entrate derivanti da regimi di sostegno, è stata effettuata in maniera trasparente, globale e completa e fornisce prove sull’esistenza di notevoli risparmi sui costi o vantaggi significativi, o entrambi, in termini di integrazione dei sistemi, sostenibilità ambientale, sicurezza dell’approvvigionamento o innovazione; 
  • il richiedente dimostra che il progetto non si concretizzerebbe o non sarebbe commercialmente sostenibile in assenza della sovvenzione.

L'importo della sovvenzione per lavori è:

  • proporzionato ai risparmi sui costi o ai vantaggi di cui nella parte IV, punto 2, lettera b), dell’allegato al regolamento, o a entrambi;
  • non supera l’importo necessario a garantire che il progetto si concretizzi o diventi commercialmente sostenibile; 
  • rspetta le disposizioni relative ai tassi massimi di cofinanziamento.

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Le sovvenzioni e le altre fonti di finanziamento 

È possibile combinare sovvenzioni e finanziamenti della Banca europea per gli investimenti, di banche nazionali di promozione o altre istituzioni finanziarie pubbliche e di sviluppo, nonché di investitori e istituti finanziari del settore privato, anche mediante partenariati pubblico-privato.

Un’azione che ha beneficiato di un contributo a titolo del CEF può ricevere anche un finanziamento da un altro programma dell’Unione, anche da fondi in regime di gestione concorrente, purché tali finanziamenti non riguardino i medesimi costi. Al corrispondente contributo fornito all’azione da un programma dell’Unione si applicano le norme del pertinente programma. Il finanziamento cumulativo non può superare i costi totali ammissibili dell’azione. Il sostegno nell’ambito dei vari programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

E’ possibile inoltre assegnare il marchio di eccellenza (Seal of excellence) a quelle proposte ammissibili ai bandi CEF ma che non possono essere finanziate per carenza di fondi.

Il Meccanismo per collegare l'Europa prevede inoltre la possibilità di finanziamenti coordinati con la direttiva rinnovabili (direttiva 2018/2001) e il Meccanismo di finanziamento dell’energia rinnovabile.

La Commissione valuta regolarmente l’utilizzo dei fondi per i progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile. In seguito a tale valutazione, in mancanza di una sufficiente diffusione di mercato di fondi per progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile, il bilancio inutilizzato previsto per tali progetti è impiegato per conseguire gli obiettivi delle reti energetiche transeuropee, per le azioni ammissibili di cui ai progetti di interesse comune e, a partire dal 2024, tale bilancio può essere utilizzato per cofinanziare il meccanismo di finanziamento dell’energia rinnovabile dell’Unione istituito nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999.

Tipologie di finanziamenti

L’MCE può concedere finanziamenti sotto forma di sovvenzioni e appalti come previsto dal regolamento finanziario. Può inoltre contribuire alle operazioni di finanziamento misto.

Per i lavori nel settore dell’energia si applicano i tassi massimi di cofinanziamento seguenti:

  • per quanto concerne i lavori relativi ai PIC e alla cooperazione transfrontaliera, l’importo del sostegno finanziario dell’Unione non può superare il 50% del costo totale ammissibile;
  • i tassi di cofinanziamento possono aumentare fino a un massimo del 75% dei costi ammissibili complessivi per le azioni che contribuiscono allo sviluppo di progetti di interesse comune e garantiscono un grado elevato di sicurezza dell’approvvigionamento a livello regionale o di Unione, rafforzano la solidarietà dell’Unione od offrono soluzioni molto innovative.

In caso di sinergie tra i settori dei trasporti, dell’energia e digitale, il tasso massimo di cofinanziamento coincide con quello più elevato applicabile ai settori interessati. Inoltre, il tasso di cofinanziamento applicabile a tali azioni può essere aumentato del 10%.

Quali sono i costi ammissibili?

  • solo le spese sostenute negli Stati membri sono considerate ammissibili, tranne nel caso in cui il progetto di interesse comune o transfrontaliero nel settore dell’energia rinnovabile riguardi il territorio di uno o più paesi terzi o si riferisca ad acque internazionali e l’azione sia indispensabile ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto;
  • il costo delle apparecchiature, degli impianti e delle infrastrutture può essere interamente ammissibile quando è trattato come spesa in conto capitale dal beneficiario;
  • le spese relative all’acquisto di terreni non sono un costo ammissibile, fatta  eccezione per i fondi trasferiti dal Fondo di coesione nel settore dei trasporti conformemente all’articolo 64 del regolamento (UE) 2021/1060.

La sintesi del regolamento CEF 2021-27

Il testo completo del regolamento CEF 2021-27

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