Recupero aiuti di stato incompatibili: Circolare Agenzia Entrate

 
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 42/E-2008 con cui fornisce istruzioni agli Uffici in ordine alle controversie per le quali trova applicazione il nuovo articolo 47-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, sul recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi ell’articolo 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999. Le istruzioni riguardano la sospensione degli atti volti al recupero dei suddetti aiuti e la definizione delle relative controversie.

Il termine “atto volto al recupero” si intende riferito a tutti gli atti o provvedimenti emessi al fine del recupero di un aiuto di Stato dichiarato illegittimo, comprendendovi quindi anche gli atti tipici della fase di riscossione rientranti nella giurisdizione delle Commissioni tributarie.

Presupposti della sospensione
I presupposti per la concessione della misura cautelare sono:
a) la presenza di gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero la sussistenza di un evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell’aiuto di Stato ovvero di un evidente errore nel calcolo della somma da recuperare, nei limiti di tale errore;
b) il pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile conseguente all’esecuzione dell’atto.

Il requisito sub b) deve sussistere cumulativamente con almeno uno dei requisiti individuati sub a).

Nel valutare i gravi motivi, che devono sostanziarsi in evidenti ragioni di fatto e di diritto dettagliatamente specificate dal Giudice
tributario, la Commissione tributaria provinciale deve tener conto anche di precedenti pronunce della Corte di giustizia o del Tribunale di primo grado sulla legittimità dell’atto comunitari.

L'istanza di sospensione dell’atto di recupero impugnato, proposta per motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero, non può in ogni caso trovare accoglimento se:

  • la parte istante, pur avendone facoltà perché individuata o chiaramente individuabile, non ha proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell’articolo 230 del Trattato istitutivo della Comunità europea;
  • la parte istante abbia proposto impugnazione ai sensi del citato articolo 230 del Trattato, senza tuttavia richiedere la sospensione della decisione di recupero;
  • la sospensione della decisione, richiesta ai sensi dell'articolo 242 del Trattato, non è stata concessa.

Infatti, secondo la Corte di giustizia delle Comunità europee,  “il beneficiario di un aiuto dichiarato incompatibile, che avrebbe potuto impugnare la decisione della Commissione, non può contestare la legittimità della medesima dinanzi ai giudici nazionali nell’ambito di un ricorso proposto avverso i provvedimenti presi dalle autorità nazionali in esecuzione di questa decisione".

Evidente errore nella individuazione del soggetto
L’erroneità nell’individuazione del soggetto chiamato alla restituzione deve emergere prima facie, ossia allo stato degli atti e senza che sia necessaria alcuna indagine o apprezzamento coinvolgente il merito.

Evidente errore nel calcolo
L’errore di calcolo è solo quello facilmente rilevabile dagli elementi indicati dall’Ufficio nell’atto di recupero.  La sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato può essere disposta solo nei limiti dell’errore invocato.

Pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile
La sospensione dell’atto di recupero è possibile solo in caso di accertato “pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile”, che deve sostanziarsi nel pericolo concreto, effettivo ed immediato di un danno grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto e non suscettibile di un successivo ristoro in presenza di una decisione definitiva favorevole all’istante.

Il pregiudizio deve essere rilevante ed irreversibile, nonchè provato con elementi certi ed univoci e non può essere sommariamente limitato all’entità dell’importo richiesto, quindi rapportato a soli criteri quantitativi, ma deve tener conto anche degli elementi soggettivi, della complessiva situazione patrimoniale ed aziendale del richiedente. Può, inoltre, essere oggetto di valutazione anche il comportamento tenuto dal contribuente successivamente alla pubblicazione della decisione di recupero, circa l’adozione di tecniche contabili o di gestione aziendale volte a precostituirsi le idonee riserve finanziarie per fronteggiare eventi derivanti da provvedimenti largamente pubblicizzati dalla Commissione e, pertanto, prevedibili.

Efficacia della sospensione
La definizione nel merito delle relative controversie deve avvenire nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia dell’ordinanza di sospensione. L’ordinanza di sospensione perde dunque  efficacia trascorsi sessanta giorni dalla sua emanazione. Tuttavia, su istanza di parte, la Commissione tributaria provinciale può nel medesimo termine riesaminare l’ordinanza e disporne la conferma, anche solo parziale. In tal caso il Collegio fissa un termine di efficacia della conferma della sospensione, non superiore a sessanta giorni e non ulteriormente prorogabile.

Nelle ipotesi in cui la Commissione tributaria provinciale abbia rinviato alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale sulla legittimità della decisione di recupero, il termine di sessanta giorni per la definizione della controversia nel merito è sospeso dal giorno del deposito dell’ordinanza di rinvio pregiudiziale e riprende a decorrere dalla data della trasmissione della decisione della Corte europea.

Trattazione delle controversie
Le controversie relative agli atti di recupero in esame sono discusse in pubblica udienza. Al termine della discussione, il Collegio delibera la decisione in camera di consiglio. La sentenza va depositata nella Segreteria della Commissione tributaria provinciale entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo (articolo 47-bis, comma 6 del D.Lgs. n. 546 del 1992).

Giudizio di appello
Il comma 7 dell’articolo 47-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 dispone che le controversie innanzi alle Commissioni tributarie regionali, aventi ad oggetto gli atti di recupero di aiuti di Stato illegali, hanno priorità assoluta nella trattazione. Inoltre:

  • tutti i termini del giudizio di appello, ad eccezione di quello stabilito per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà;
  • non opera la sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 1 della citata legge n. 742 del 1969;
  • sono sospesi i termini processuali nell’ipotesi di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla questione della legittimità della decisione di recupero, disposto dalla Commissione tributaria regionale ai sensi dell’articolo 230 del Trattato istitutivo delle Comunità europee;
  • la trattazione nel merito della controversia avviene in pubblica udienza, con deliberazione in camera di consiglio e lettura immediata del dispositivo in udienza, a pena di nullità;
  • la sentenza deve essere depositata nei quindici giorni successivi alla lettura del dispositivo e immediatamente comunicata alle parti dal Segretario della Commissione tributaria regionale.

Decorrenza della nuova norma
Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 dispone che, nel caso in cui l’esecutività dell’atto finalizzato al recupero di aiuti di Stato illegali sia stata oggetto di sospensione giudiziale, tali controversie devono essere definite nel merito nel termine di sessanta giorni decorrenti dal 9 aprile 2008, data di entrata in vigore del decreto.

Il suddetto comma riduce inoltre a dieci giorni liberi il termine previsto dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 546 del 1992 per la comunicazione alle parti costituite dell’avviso di fissazione della data di trattazione.

Circolare Agenzia Entrate n. 42/E del 29 Aprile 2008  

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