DLgs n. 102-2014: il Fondo nazionale per l'efficienza energetica

Efficienza energetica - Author: Diego Ciarloni / photo on flickr In vigore il decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014, per l'attuazione della direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica. Tra le novità, l'istituzione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per il biennio 2014/2015.

Nell'ambito della strategia Europa 2020 e in attuazione della direttiva n. 27 del 2012, il decreto stabilisce un quadro di misure per la promozione dell'efficienza energetica in Italia e in particolare per il raggiungimento dell'obiettivo nazionale di ridurre i consumi di energia primaria di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio entro il 2020.

In questo contesto l'ENEA è incaricata di elaborare una proposta di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili, sia pubblici che privati, nel quadro dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica (PAEE). I Ministeri dello Sviluppo economico e dell'Ambiente, invece, sono tenuti a predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, un programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione centrale da realizzare ricorrendo al finanziamento tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico.

Fondo nazionale per l'efficienza energetica

Il decreto legislativo istituisce inoltre, presso il Ministero dello Sviluppo economico, il 'Fondo nazionale per l'efficienza energetica', con una dotazione iniziale pari a:

  • 5 milioni di euro per il 2014,
  • 25 milioni di euro per il 2015,

che potrà essere integrata fino a 15 milioni euro annui per il periodo 2014-2020 a carico del Ministero dello Sviluppo economico e fino a 35 milioni di euro annui per il periodo 2014-2020 a carico del Ministero dell'Ambiente, a valere sui proventi delle aste delle quote di emissione di CO2.

Il Fondo ha natura rotativa e mira a sostenere gli investimenti per l'efficienza energetica, realizzati anche attraverso ESCO, forme di partenariato pubblico-privato e società di progetto o di scopo appositamente costituite.

In particolare, il Fondo è diretto a sostenere:

  • interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici della Pubblica amministrazione;
  • la realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento;
  • l'efficienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica;
  • l'efficientamento energetico di interi edifici destinati ad uso residenziale, compresa l'edilizia popolare;
  • l'efficienza energetica e riduzione dei consumi di energia nei settori dell'industria e dei servizi.

Due le sezioni in cui si articola lo strumento:

  • una destinata alla concessione di garanzie, su singole operazioni o su portafogli di operazioni finanziarie;
  • l'altra dedicata all'erogazione di finanziamenti, direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, inclusa la Banca europea degli investimenti, anche mediante la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso che abbiano come oggetto di investimento la sottoscrizione di titoli di credito di nuova emissione o l'erogazione di nuovi finanziamenti, nonché mediante la sottoscrizione di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti di privati verso piccole e medie imprese ed ESCO per investimenti per l'efficienza energetica.

Le garanzie concesse dal Fondo possono essere assistite dalla garanzia del Fondo europeo degli investimenti o di altri fondi di garanzia istituiti dall'Ue o da essa cofinanziati.

Le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo saranno individuate entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo. Il dlgs, tuttavia, stabilisce già si prevederanno condizioni di maggior favore per gli interventi volti a:

  • creare nuova occupazione;
  • migliorare l'efficienza energetica dell'intero edificio;
  • promuovere nuovi edifici a energia quasi zero;
  • introdurre misure di protezione antisismica in aggiunta alla riqualificazione energetica;
  • realizzare reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento in ambito agricolo o comunque connesse alla generazione distribuita a biomassa.

Links
Decreto legislativo n. 102/2014 - GURI del 18 luglio 2014

Photo credit: Diego Ciarloni / Foter / Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

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