Dl 98-2011: disposizioni applicative dell'Agenzia delle Entrate per giovani, disoccupati e minimi

Euro coins - Credit © European Union, 2011Da un lato, si fa il punto sul "regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità"; dall'altro si definiscono i requisiti che i vecchi contribuenti “minimi” devono rispettare per accedere alle semplificazioni del nuovo "regime contabile agevolato". Questi i chiarimenti arrivati lo scorso 22 dicembre da due provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sull'applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 27 del Decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011 - convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il provvedimento n. 185820/2011 contiene le modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per giovani e disoccupati, in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011.

Destinatari

Il regime è destinato a coloro che, fermi restando i vincoli fissati dalla normativa istitutiva dei “minimi” – commi da 96 a 99 dell’articolo 1, legge 244/2007 – su limite di ricavi (30mila euro), assenza di dipendenti e collaboratori, niente esportazioni, etc., intendono avviare una nuova attività d’impresa o di lavoro autonomo dal primo gennaio 2012, o che l’abbiano cominciata dopo il 31 dicembre 2007.

Nel documento si sottolinea che la condizione secondo cui l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di un’altra precedentemente svolta, anche sotto forma di lavoro dipendente, non opera laddove il contribuente prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.

Possono accedere al nuovo regime anche quanti abbiano optato per il regime ordinario o per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’articolo 13 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (il c.d. “forfettino”).

Durata

In tutti i casi, l'agevolazione fiscale si applica per il periodo di imposta di inizio attività e per i quattro successivi, ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

Imposta sostitutiva, ritenuta d'acconto e Iva

Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.
I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

In merito gli adempimenti Iva - oltre alla numerazione e alla conservazione delle fatture, nonché alla certificazione dei corrispettivi - il nuove regime di vantaggio:

  • non esonera i contribuenti che efftuano acquisti intracomunitari dalla richiesta di inserimento dell’archivio Vies;
  • esonera i contribuenti dalle comunicazioni sia delle operazioni rilevanti Iva (Spesometro) sia dei dati delle operazioni con soggetti “black list”.

Il provvedimento n. 185825/2011 contiene, invece, le modalità di applicazione del regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del del D.L. n. 98/2011.

Destinatari

Il regime è destinato:

  • ai vecchi contribuenti “minimi” che, pur in possesso delle ordinarie condizioni legate al volume d’affari, all’assenza di collaboratori e di esportazioni, alla non adozione di regimi speciali Iva eccetera – di cui alla già citata Legge 244/2007 –, mancano di quelli necessari per l’accesso ai benefici introdotti a vantaggio di giovani e lavoratori in mobilità (in termini di requisiti o di decorrenza dei tempi di applicazione);
  • ai vecchi contribuenti “minimi” che hanno optato per il regime ordinario ovvero per il già citato regime fiscale “forfettino”;
  • ai soggetti che, pur avendo le caratteristiche per accedere al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale “forfettino”.

Semplificazioni

I contribuenti che si avvalgono del regime contabile agevolato sono esonerati dai seguenti obblighi:

  • registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto;
  • tenuta del registro dei beni ammortizzabili (sempre che, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, siano in grado di fornire i dati in esso confluibili, ordinati in forma sistematica);
  • liquidazioni e versamenti periodici (compreso l'acconto annuale) dell'imposta sul valore aggiunto;
  • presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta sulle attività produttive (Irap) e versamento della relativa imposta.

Tra gli adempimenti che invece permangono - tra cui la conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, la comunicazione annuale dei dati IVA, la presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto, etc.- i contribuenti sono soggetti agli studi di settore, nonché alla compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati.

Tali disposizioni entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2012.

Links

Provvedimento n. 185820/2011

Provvedimento n. 185825/2011

D.L. n. 98/2011

Legge n. 244/2007


Legge n. 388/2000

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