Voluntary disclosure - domande dal 7 febbraio

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate con le specifiche tecniche per l'accesso alla procedura di collaborazione volontaria

Voluntary disclosure

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Approvate in via definitiva con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate le specifiche tecniche per la trasmissione delle istanze per aderire alla nuova procedura di collaborazione volontaria (voluntary bis) e integrate le istruzioni del modello di domanda. Si completa il pacchetto in vista del prossimo 7 febbraio, quando si apriranno i canali per la trasmissione telematica delle istanze.

Voluntary bis, ok alle specifiche tecniche

Pronto il kit delle Entrate per consentire l’invio delle istanze di adesione. In particolare sono state approvate definitivamente le specifiche tecniche per la trasmissione e integrate le istruzioni del modello di istanza per una gestione più semplice delle imposte sostitutive, dell’Ivie e dell’Ivafe e della relativa sanzione. Nessuna modifica invece al modello, ma un nuovo layout allo scopo di renderne più agevole la stampa.

Quest’ultimo è disponibile, insieme alle specifiche tecniche e alle istruzioni aggiornate, sul sito internet dell’Agenzia, nella sezione dedicata alla voluntary disclosure.

In apertura il canale per l’invio

A partire da martedì 7 febbraio 2017 si aprirà il canale telematico attraverso il quale i professionisti abilitati che rientrano nell’elenco contenuto nel Dpr n. 322/1998 e nei successivi decreti attuativi, compresi gli avvocati e gli iscritti nel registro dei revisori contabili, potranno inviare all’Agenzia delle Entrate le richieste di accesso alla procedura.

I contribuenti che, per accedere alla collaborazione volontaria disciplinata dal Dl n. 193/2016, hanno nel frattempo inviato il “vecchio” modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 13193 del 30 gennaio 2015, a seguito dell’apertura del canale telematico dovranno provvedere a trasmettere il “nuovo” modello pubblicato sul sito delle Entrate. In questo caso, nel modello dovrà essere barrata la casella “Istanza trasmessa in precedenza”.

Provvedimento direttore Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2017

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