Circolare Scudo Fiscale: l'Agenzia delle Entrate pubblica una bozza e apre un Forum

EuroUn Forum per discutere sull'applicazione dello scudo fiscale con professionisti, associazioni, intermediari e contribuenti è stato aperto oggi dall'Agenzia delle Entrate in concomitanza al rilascio - solamente in bozza - dell'attesa circolare che deve chiarire sotto il profilo interpretativo numerosi punti della seconda edizione dello strumento per il rimpatrio/regolarizzazione di attività finanziarie e non detenute all'estero.

La versione definitiva della circolare sembra verrà stilata solamente tra un mese dopo la disamina di tutti i quesiti e delle problematiche che saranno portate all'attenzione dell'Amministrazione attraverso il Forum.

Nella bozza vengono già approfonditi molti elementi sulle condizioni per godere dei benefici previsti dallo scudo. Sulla condizione che prevede che i soggetti interessati devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato la circolare riporta:

A tal fine, con riguardo alle persone fisiche, si deve fare riferimento alla nozione contenuta nell’articolo 2, comma 2, del TUIR, in base alla quale si considerano residenti “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.

Inoltre, come stabilito dal successivo comma 2-bis del medesimo articolo 2 del TUIR, si considerano altresì residenti, salvo prova contraria del contribuente, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Al riguardo si ricorda che, fino all’emanazione del citato decreto, si considerano residenti i cittadini emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. 4 maggio 1999 (cosiddetta “black list”).

Ne consegue che, anche tali soggetti, ricorrendone i presupposti, rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in commento. In tal caso è necessario manifestare all’intermediario il proprio status di residente italiano, rinunciando pertanto alla possibilità di fornire la prova contraria di cui al citato comma 2-bis dell’articolo 2 del TUIR.

Per le società semplici, le associazioni e gli enti non commerciali, gli articoli 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del TUIR stabiliscono che si considerano residenti i soggetti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. Il requisito della residenza nel territorio dello Stato deve sussistere per il periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della cosiddetta “dichiarazione riservata” (2009 o 2010)...

Aggiornamento 10-10-2009
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data odierna la Circolare definitiva, n. 43E/2009 .

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