Comunicazione Unica: i problemi segnalati dai commercialisti

People icons - immagine di PutnikE' "unica" solo la trasmissione dei dati e dei documenti al Registro Imprese, perché la Comunicazione si concretizza in realtà nell'invio aggregato di files generati dai software degli Enti preposti all'avvio di una impresa. Lo afferma l'Ordine dei Commercialisti di Roma in una relazione inviata al Consiglio Nazionale chiedendo di prolungare la fase sperimentale, ossia facoltativa, del servizio ComUnica - Comunicazione Unica d'impresa.

La procedura dal 1° aprile 2010 per le Imprese sarà l’unico strumento possibile per ottemperare agli obblighi di legge verso Camere di Commercio, Inps, Inail e Agenzia delle Entrate, in caso di apertura di una nuova impresa o di aggiornamenti dei dati di imprese già esistenti.

Avevamo già detto che la nuova procedura è una semplificazione, ma che comunque richiede di una serie di adempimenti quali:

  • ottenere la firma digitale;
  • sottoscrivere un contratto con la Camera di Commercio;
  • installare ed imparare ad utilizzare uno specifico software;
  • dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata per le ulteriori comunicazioni con gli enti.

I commercialisti romani hanno ora evidenziato alcune perplessità e criticità applicative del sistema, non sufficientemente approfondite nelle sedi opportune, dove pare che non siano stati ascoltati i pareri della Categoria.

Le prime osservazioni riguardano le soluzioni tecniche adottate: tutti i dati devono essere inviati nella duplice veste di file di dati e di immagine in formato pdf.

Come si legge nella relazione dell'ODEC di Roma, questa prassi può essere accettabile per quanto attiene alle pratiche camerali, per le quali non cambia nulla, ma è incomprensibile per quanto riguarda INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate, i quali dispongono già di canali telematici per cui è sufficiente, per i professionisti abilitati, la sola trasmissione dei file di dati o la compilazione di form direttamente on line, previa autenticazione professionale.

La Categoria evidenzia inoltre il passo indietro fatto, cioè da operatore intermediario qualificato, responsabile di quanto trasmette, a semplice intermediario che invia un pdf da controllare.

Una seconda perplessità riguarda il sistema camerale: nella sua autonomia ogni ente camerale decide le sue regole, spesso talmente non codificate da lasciare ampia discrezionalità all'operatore.

La nuova procedura della ComUnica risentirà sicuramente dell'assenza di regole uniche e armonizzate, anzi, come sostiene la Categoria, gli effetti dell'assenza di regole certe potrebbero essere dirompenti, laddove la Camera destinataria entri nel merito, non tanto del contenuto delle comunicazioni agli altri Enti, quanto nella composizione della ComUnica, ritenendo o meno che debba essere allegata o no una comunicazione ad altro Ente. Finora non è stato chiarito chi e come debba entrare nel merito del corretto assemblaggio della ComUnica, nè le conseguenze dell'eventuale utilizzo dei canali precedenti.

Altro aspetto critico è quello relativo ai tempi di risposta da parte dei vari Enti coinvolti: secondo il materiale divulgato dalle CCIAA:

  • il Registro delle Imprese entro 5 giorni dalla data di protocollazione della domanda e della denuncia al REA;
  • INPS e INAIL entro 7 giorni da quello in cui hanno ricevuto la comunicazione della Camera di Commercio;
  • Agenzia delle Entrate immediatamente.

Ma, dalle informazioni raccolte, sembrerebbe che i tempi di accettazione delle singole pratiche siano differenziate per ciascun Ente ricevente (ad esempio per assenza del servizio nei giorni festivi o prefestivi o con limitazione di orario, ecc.), comportando pesanti ripercussioni sugli adempimenti e l'operatività conseguente.

Non è chiaro inoltre il ruolo dei singoli professionisti in riferimento alle firme e alla legittimazione per ogni singolo adempimento:

  • il notaio o il commercialista o altro soggetto dotato di procura speciale per la pratica al Registro Imprese;
  • l'intermediario abilitato Entratel per la comunicazione all'agenzia delle Entrate;
  • altri atti possono essere depositati dal commercialista;
  • il consulente del lavoro o del commercialista che svolge attività in materia di lavoro per le comunicazioni agli Istituti (INPS, INAIL).

In alcuni casi, inoltre, secondo la Categoria è evidente che si dovranno affrontare una serie di problemi per aspetti normativi non sufficientemente esaminati ed armonizzati prima di dare avvio alla nuova procedura, a tutt'oggi non chiariti.

Infine, anche gli strumenti informatici da utilizzare possono creare problemi: il software ComUnica è un'applicazione in linguaggio Java, che viene scaricata sul computer dell'operatore ogni volta che viene richiamata dal sito del Registro Imprese; ciò determina la concreta possibilità, come è avvenuto per esempio nell'intera giornata del 16 marzo scorso, che per problemi di indisponibilità dei server remoti non sia possibile lanciare l'applicativo e quindi compilare la pratica da trasmettere.

In attesa dell'emanazione di una circolare da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'ODEC di Roma, a conclusione della sua relazione, ritiene auspicabile:

  1. il coinvolgimento della CCIAA e di tutti gli Enti interessati in eventi formativi ed informativi sull'argomento;
  2. la sollecitazione nelle sedi ritenute più opportune di una profonda revisione del sistema e di una proroga del termine di entrata in vigore, mantenendo il doppio canale attuale in attesa di ulteriori e puntuali chiarimenti,
  3. la sollecitazione ad Unioncamere per la realizzazione di apposita manualistica, istruzioni operative e procedure interne a valere su tutto il territorio nazionale e vincolanti per tutte le CCIAA;
  4. la creazione di una banca dati di "pratiche-tipo" con esatta indicazione di tutto quanto necessario.

Solo quando ci saranno regole certe e univoche per tutti, con il supporto di un unico software e di un unico referente per tutti gli adempimenti si potrà parlare di vera Comunicazione Unica.

Relazione dell'ODEC di Roma

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