Reddito di libertà, nuova chance per domande di contributo non accolte
Grazie all'iniezione di nuove risorse, pari a 9 milioni di euro, l'INPS potrà soddisfare le richieste di Reddito di libertà non accolte in precedenza per insufficienza di budget a disposizione. Le novità nel messaggio n. 3363 del 13 settembre 2022.
Bandi e contributi per le donne
L'Istituto ha fornito un nuovo chiarimento operativo a proposito del Reddito di libertà, la misura di sostegno economico destinata a favorire l'indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, seguite dai centri antiviolenza.
Nell'ultimo messaggio è stato stabilito un rifinanziamento del Fondo relativo al sussidio, con uno stanziamento di 9 milioni di euro. Questi fondi aggiuntivi permetteranno all'INPS di liquidare, secondo l’ordine cronologico di presentazione, le domande non accolte per insufficienza di budget e, di seguito, l’accoglimento delle nuove domande.
Le risorse stanziate per gli esercizi 2021 e 2022 sono ripartite sulla base della popolazione femminile, nella fascia di età 18-67 anni, residente nei comuni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano al 1° gennaio 2021.
Restano immutate le istruzioni per l'erogazione del contributo fino a 400 euro mensili riconosciuto per un periodo massimo di un anno alle donne vittime di violenza e le modalità di contabilizzazione.
Violenza di genere: chi può richiedere il reddito di libertà?
Il reddito di libertà, di importo massimo pari a 400 euro mensili pro capite per un anno, può essere richiesto dalle donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l'autonomia.
Il contributo è concesso alle donne che hanno subito violenza e si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità o in condizione di povertà, al fine di favorirne l'indipendenza economica, in base alle dichiarazioni fornite dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale.
Il reddito di libertà è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale nonché il percorso scolastico e formativo dei figli minori.
L'aiuto è compatibile con altri strumenti di sostegno come Reddito di cittadinanza, REM, Naspi, cassa integrazione guadagni e assegni per il nucleo familiare. Gli importi sono inoltre esenti dall’IRPEF, dal momento che sono erogate da un ente pubblico a titolo assistenziale.
Come presentare domanda
La domanda deve essere presentata dalle donne interessate, direttamente o tramite delegato o rappresentante legale, per il tramite del Comune competente per residenza, utilizzando il modello allegato alla circolare n. 166-2021.
Compito dell'operatore comunale è quello di provvedere all'inserimento dell'istanza, accedendo al servizio online di presentazione della domanda stessa, inserendo nella barra di ricerca del sito INPS i termini "Prestazioni sociali dei comuni" e selezionando "Prestazioni sociali: trasmissione domande, istruzioni e software".
Dovranno essere compilati tutti i campi presenti nella procedura, compresi i riferimenti a:
- attestazione della condizione di bisogno ordinario o attestazione della condizione di bisogno straordinario e urgente, rilasciata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale;
- dichiarazione che attesta il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso dalla donna, rilasciata dal legale rappresentante del centro antiviolenza.
Come ricevere il sussidio
L’accredito delle somme avverrà tramite conto, intestato alla richiedente, dotato di IBAN, quale conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata. Nel caso venga indicato un IBAN estero occorre seguire le specifiche indicazioni fornite all’interno del documento di prassi dell’INPS.
Nel corso della fase di acquisizione della domanda, il servizio svolgerà in automatico dei controlli sulla correttezza formale dei dati inseriti, consentendo, al termine, l’invio e la registrazione sul sistema informativo dell’Istituto, nonché la stampa di una ricevuta di presentazione da consegnare all’interessata.
La prenotazione delle somme terrà conto della data di acquisizione dei dati da parte dell’INPS.
Dopo la trasmissione della domanda verrà effettuata un’istruttoria automatizzata per verificare la disponibilità degli importi da erogare e la titolarità del conto corrente indicato nella fase di presentazione della domanda. Al termine di questa fase verrà fornito uno dei seguenti esiti della domanda:
- accolta in pagamento;
- non accolta per insufficienza di budget;
- accolta in attesa di IBAN, nel caso in cui la verifica della titolarità del conto dia esito negativo.
Tale esito sarà comunicato ai Comuni ma anche alla persona interessata, attraverso l’email o il recapito telefonico fornito in sede di compilazione della domanda.
Tutte le domande presentate e non accolte nel corso dell’anno per insufficienza del budget non saranno definitivamente scartate al 31 dicembre 2021, ma saranno ancora valide nell’anno 2022. Grazie all'ulteriore finanziamento, anche queste domande posso essere esaminate e liquidate secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Oltre alla fase di acquisizione, sul sito INPS saranno presenti anche le seguenti funzioni:
- consultazione delle domande inserite, in cui la ricerca può avvenire per codice fiscale o per nominativo;
- annullamento delle domande presentate;
- rettifica dell’IBAN.
In particolare, la funzione di annullamento delle domande andrà utilizzata nell’ipotesi di errori di compilazione e sarà disponibile dopo breve tempo dall’inserimento delle domande in procedura e, comunque, non oltre il termine in cui le stesse domande sono state inviate al sistema di pagamento.
Per quanto riguarda la funzione di rettifica dell’IBAN, nel caso in cui la verifica della titolarità del conto corrente dia esito negativo, sarà inviata una notifica ai contatti del richiedente indicati in fase della domanda. L’IBAN potrà essere modificato entro 30 giorni dalla comunicazione dell’INPS all’interessata, per tramite del Comune di riferimento.
Tutti i chiarimenti dell'INPS
Con il messaggio n. 3363 del 13 settembre 2022, l'INPS ha stabilito l'ulteriore finanziamento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Grazie alla disponibilità di nuovo budget per il 2021 e 2022 saranno liquidate le domande già accolte e lavorate quelle presentate a seguire.
Con il messaggio n. 1053 del 7 marzo 2022 l'Istituto ha definito le modalità per il rifinanziamento del reddito di libertà con risorse regionali o provinciali.
Con il messaggio n. 4352 del 7 dicembre 2021 l'INPS ha chiarito che le domande per ottenere il Reddito di libertà presentate e non accolte nel corso dell’anno per insufficienza del budget non saranno scartate a fine anno, ma saranno rivalutate in caso di disponibilità di risorse nel 2022.
Con il messaggio n. 4132 del 24 novembre 2021 l'INPS ha rilasciato la procedura telematica di acquisizione delle domande da parte dei Comuni. È stato allegato al documento di prassi il modello da utilizzare per la richiesta, che dovrà essere accompagnata dalla certificazione dei requisiti d’accesso alla misura.
Con la circolare n. 166 dell'8 novembre 2021, l’Istituto aveva fornito le istruzioni per la presentazione della domanda e le modalità di pagamento.
Il provvedimento è conseguente alla ripartizione delle risorse del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, nato grazie all'incremento di tre milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, introdotto dal decreto Bersani (decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito in Legge n. 248 del 4 agosto 2006).
Le risorse disponibili servono per contenere i gravi effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sulle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché per favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.
Il budget a disposizione viene ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in base ai dati Istat al 1° gennaio 2020 riferiti alla popolazione femminile - residente nei comuni di ciascuna regione - appartenente alla fascia di età 18-67 anni, secondo la tabella allegata al DPCM del 17 dicembre 2020. I fondi vengono quindi trasferiti all'INPS dal Dipartimento per le pari opportunità sulla base della programmazione della spesa massima stabilita per le singole Regioni, entro 30 giorni dall'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti.
I criteri di ripartizione del Fondo e i requisiti dell’agevolazione sono stati stabiliti dal DPCM 17 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 20 luglio 2021.