11° Fondo europeo di sviluppo

Ethiopia, Mursi tribeCreato nel 1957 dal trattato di Roma e lanciato nel 1959, il Fondo europeo di sviluppo è il principale strumento dell'Unione per la fornitura di aiuti allo sviluppo ai Paesi dell'Africa, del Pacifico e dei Caraibi (ACP) e ai Paesi e territori d'oltremare (OCT).

 

A differenza degli altri strumenti europei di cooperazione allo sviluppo finanziati a valere sul bilancio dell'Unione, il Fondo europeo di sviluppo è alimentato da contributi diretti degli Stati membri. 

L'obiettivo dello strumento è finanziare attività di cooperazione nei settori dello sviluppo economico, sociale e umano, di cooperazione regionale e per l'integrazione. In particolare, lo strumento mira a favorire una buona governance e una crescita sostenibile nelle aree destinatarie dei finanziamenti e si concentra su un massimo di tre settori per Paese, ad eccezione di contesti particolarmente fragili come la Repubblica Democratica del Congo e il Mali.

Entrate con destinazione specifica

Costituiscono entrate con destinazione specifica:

  • a) i contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, e i contributi finanziari di organizzazioni internazionali per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione o dalla BEI a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/322;
  • b) le entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati;
  • c) le entrate provenienti dalla restituzione, in seguito a recupero, di somme indebitamente pagate;
  • d) i rimborsi e le entrate generati dagli strumenti finanziari o dalle garanzie di bilancio a norma dell'articolo 209, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;
  • e) le entrate provenienti da successivi rimborsi di oneri fiscali a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera b), primo comma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Le risorse dell'11° FES corrispondenti a entrate con destinazione specifica sono rese automaticamente disponibili quando l'entrata è stata riscossa dalla Commissione

Tipi di finanziamento

Ai fini dell'assistenza finanziaria prevista dal presente titolo, la cooperazione tra l'Unione, gli Stati ACP e i PTOM può assumere, tra l'altro, una delle seguenti forme:

  • a) accordi triangolari con cui l'Unione coordina con paesi terzi la sua assistenza a uno Stato ACP, un PTOM o una regione;
  • b) misure di cooperazione amministrativa quali i gemellaggi tra istituzioni pubbliche, autorità locali, enti pubblici nazionali o soggetti di diritto privato cui sono affidati funzioni di servizio pubblico di uno Stato membro o di una regione ultraperiferica e quelli di uno Stato ACP o di un PTOM o di una rispettiva regione, nonché misure di cooperazione che coinvolgono esperti del settore pubblico distaccati dagli Stati membri e dalle rispettive autorità regionali e locali;
  • c) meccanismi di esperti per un potenziamento mirato delle capacità nello Stato ACP, nel PTOM o in una rispettiva regione, e assistenza tecnica e consulenza a breve termine agli stessi, nonché supporto ai centri di conoscenza e di eccellenza sostenibili in materia di governance e riforma nel settore pubblico;
  • d) contributi alle spese necessarie per istituire e gestire un partenariato pubblico-privato;
  • e) programmi di sostegno alle politiche settoriali, tramite i quali l'Unione fornisce sostegno al programma settoriale di uno Stato ACP o di un PTOM;
  • f) abbuoni di interesse.

Oltre ai tipi di finanziamento di cui agli articoli da 30 a 37, l'assistenza finanziaria può essere anche fornita attraverso:

  • a) alleviamento del debito, nell'ambito di programmi in materia concordati a livello internazionale;
  • b) in casi eccezionali, programmi settoriali e generali di sostegno alle importazioni sotto forma di: i) programmi settoriali di sostegno alle importazioni in natura; ii) programmi settoriali di importazioni sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni settoriali;  iii) programmi generali di sostegno alle importazioni sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni generali riguardanti una vasta gamma di prodotti. 

L'assistenza finanziaria può essere erogata anche tramite contributi a fondi nazionali, regionali o internazionali, quali quelli istituiti o gestiti dalla BEI, da Stati membri o da Stati ACP o PTOM, da regioni o da organizzazioni internazionali, per mobilitare finanziamenti congiunti di una serie di donatori, ovvero a fondi creati da uno o più donatori ai fini dell'attuazione congiunta di progetti.  

Monitoraggio e relazioni da parte della Commissione e della BEI

La Commissione e la BEI monitorano, ciascuna nell'ambito delle sue competenze, l'uso dell'assistenza dell'11° FES da parte degli Stati ACP, dei PTOM e di qualsiasi altro beneficiario, nonché l'attuazione dei progetti finanziati con l'assistenza dell'11° FES, tenendo conto in modo particolare degli obiettivi di cui agli articoli 55 e 56 dell'accordo di partenariato ACP-UE e alle corrispondenti disposizioni della decisione 2013/755/UE.

Aggiornamenti

Sulla Gazzetta ufficiale dell'UE  è Stato pubblicato il regolamento n. 2018/1877 che abroga il regolamento (UE) 2015/323.

a)

i contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, e i contributi finanziari di organizzazioni internazionali per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione o dalla BEI a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/322;

b)

le entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati;

c)

le entrate provenienti dalla restituzione, in seguito a recupero, di somme indebitamente pagate;

d)

i rimborsi e le entrate generati dagli strumenti finanziari o dalle garanzie di bilancio a norma dell'articolo 209, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;

e)

le entrate provenienti da successivi rimborsi di oneri fiscali a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera b), primo comma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Soggetto gestore
Commissione europea
Pubblicato
05 Dec 2018
Ambito
Europeo
Settori
Agricoltura, Alimentare, Audiovisivo, Commercio, Costruzioni, Cultura, Energia, Farmaceutico, Ict, Industria, Pesca, Affari marittimi, Pubblica amministrazione, Sanità, Servizi, Sociale, Trasporti, Turismo
Finalita'
Inclusione social, Cooperazione, Sviluppo
Ubicazione Investimento
Europe
Tags
Fondo sviluppo, Acp, Oct, Cooperazione
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